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Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione - Cass. n. 29485/2019

Prelazione limitata ad una porzione del fondo - "Denuntiatio" indicante il prezzo complessivo del fondo - Efficacia - Esclusione - Fondamento e conseguenze.

In tema di contratti agrari, non è dato riconoscere alcun effetto traslativo ad una prelazione effettuata ex art. 8 della l. n. 590 del 1965 dall'affittuario di una porzione del fondo agrario in relazione alla comunicazione di una "denuntiatio-proposta" (ed al connesso preliminare) avente ad oggetto invece l'offerta di vendita dell'intero fondo (senza distinzione della porzione condotta in affitto) con indicazione di un unico prezzo globale, atteso che l'omessa specificazione del prezzo dei singoli lotti impedisce al prelazionario di esercitare il proprio diritto, potendo al più riconoscersi alla dichiarazione resa da quest'ultimo la funzione di mera "contro-proposta".

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29485 del 14/11/2019 (Rv. 655829 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1326

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