Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - riscatto - Prezzo dovuto dal retraente all'acquirente - Determinazione in misura superiore a quella risultante dal contratto trascritto - Esclusione - Pattuizione di un prezzo diverso tra alienante e acquirente retrattato - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di riscatto di fondo rustico alienato in violazione del diritto di prelazione, il retraente è tenuto a versare all'acquirente il prezzo risultante nel contratto di vendita trascritto, senza possibilità, per il retrattato, di provare che prezzo di acquisto è stato superiore a quello indicato nell'anzidetto contratto, trattandosi di circostanza rilevante esclusivamente nei rapporti tra alienante e acquirente retrattato ai fini della garanzia per evizione che sia fatta valere da quest'ultimo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34196 del 21/11/2022 (Rv. 666173 - 01)
Corte
Cassazione
34196
2022