Contratti agrari - controversie - disposizioni processuali - Controversia di competenza delle sezioni specializzate agrarie iniziata dinanzi ad altro giudice - Pronuncia di incompetenza - Riassunzione dinanzi al giudice competente - Necessità del previo esperimento del tentativo di conciliazione - Esclusione.
In materia di contratti agrari, la domanda inizialmente proposta dinanzi ad un giudice dichiaratosi incompetente (o dichiarato tale in esito a regolamento di competenza) non va preceduta dal tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale, di cui all'art. 46 della l. n. 203 del 1982, prima della riassunzione della causa davanti alla sezione specializzata agraria.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34131 del 21/11/2022 (Rv. 666154 - 01)
Corte
Cassazione
34131
2022