Ambito di estensione del tentativo obbligatorio di conciliazione – Cass. n. 33379/2022
Contratti agrari - controversie - disposizioni processuali - tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Ambito di estensione del tentativo obbligatorio di conciliazione - Nozione di "domanda" - Riferimento alla materia dei contratti agrari - Necessità - Natura del procedimento o modalità di proposizione della domanda - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In materia di contratti agrari, la "domanda", in relazione alla quale va esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, deve essere intesa nel significato onnicomprensivo di istanza volta al riconoscimento di un diritto o comunque alla tutela di un bene della vita avente scaturigine in un contratto agrario, non assumendo alcuna rilevanza, a tali fini, la sequenza procedimentale attivata (ordinaria o semplificata) o la modalità di proposizione seguita (in via principale o riconvenzionale). (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha ritenuto assoggettata al tentativo obbligatorio di conciliazione la domanda riconvenzionale formulata, ai fini del riconoscimento dell'indennità per i miglioramenti apportati al fondo, dal soggetto convenuto in giudizio per l'accertamento della cessazione di un contratto di affitto agrario e la conseguente condanna al rilascio del fondo medesimo).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33379 del 11/11/2022 (Rv. 666342 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_036
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Cassazione
33379
2022