Diritto di prelazione e di riscatto - Art. 7 l. n. 817 del 1971 - Destinazione agricola - Normativa urbanistica - Mancata indicazione - Vocazione agricola al momento della prelazione e del riscatto - Rilevanza - Circostanze sopravvenute - Irrilevanza.
Ai fini della prelazione agraria del confinante, ex art. 7, comma 2, della l. n. 817 del 1971, pur non essendo indispensabile l'esistenza della destinazione agricola del fondo nella normativa urbanistica, è comunque necessario, in assenza di tale espressa ed attuale destinazione, accertare se il fondo per il quale si invoca la prelazione del confinante sia ancora suscettibile di coltivazione agricola, o se abbia perso l'attitudine alla coltivazione, facendo riferimento alla situazione di fatto esistente alla data del preteso esercizio della prelazione e del riscatto, senza che al riguardo rilevino ipotetici futuri interventi di trasformazione del fondo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25851 del 05/09/2023 (Rv. 668970 - 01)