Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - riscatto Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25285 del 25/08/2023 (Rv. 668487 - 01)
Domanda giudiziale - Contenuto - Successive variazioni relative all'estensione del terreno ed al prezzo offerto - "Mutatio" ed "emendatio libelli" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Modifiche da parte del giudice in sede di interpretazione della domanda - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
In materia di contratti agrari, una volta esercitato, con l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, questo non è più suscettibile, in prosieguo, di variazioni di sorta, né con riguardo all'estensione del terreno, né con riferimento al prezzo offerto, essendo preclusa alla parte non soltanto una vera e propria "mutatio libelli", ma anche la mera "emendatio", poiché tali nozioni, proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali. Siffatta possibilità è a "a fortiori" preclusa, stante il principio posto dall'art. 112 c.p.c., al giudice, a meno che dall'interpretazione della domanda non emerga che questa abbia non solo ad oggetto il riscatto di una determinata e puntualmente descritta porzione di terreno, ma contenga anche una pretesa subordinata, relativa ai (soli) fondi che in sede di giudizio dovessero essere accertati e ritenuti come effettivamente condotti in affitto dal retraente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25285 del 25/08/2023 (Rv. 668487 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_420