Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28374 del 11/10/2023 (Rv. 669064 - 01)
Diritto di prelazione esercitato dal proprietario confinante - Requisiti - Qualifica di coltivatore diretto - Esercizio in concreto di tale attività sul fondo finitimo - Necessità - Fondamento - Prova - Fascicolo aziendale - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.
Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria ex art. 7 l. n. 817 del 1971 è necessario non solo che il proprietario del fondo confinante rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l'intento del legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto; in punto di prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi dal fascicolo aziendale, atteso che le informazioni in esso contenute hanno finalità amministrativa e fiscale e non valgono a dimostrare la coltivazione effettiva del fondo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28374 del 11/10/2023 (Rv. 669064 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697