Esercizio del diritto di prelazione da parte di un soggetto privo dei requisiti previsti dall'art. 8 della l.n. 590 del 1965 - Nullità dell'acquisto - Legittimazione in ordine alla relativa azione - Individuazione.
L’esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, da parte di un soggetto al quale faccia difetto uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto stesso, comporta la nullità dell'acquisto per contrarietà a norme imperative e tale nullità può essere fatta valere, a norma dell'art. 1421 c.c., da chiunque vi abbia interesse e, quindi, anche da coloro che abbiano stipulato un preliminare di compravendita, la cui efficacia é condizionata proprio dalla validità o invalidità del contratto conclusosi a seguito della prelazione anzidetta.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28413 del 11/10/2023 (Rv. 669065 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_100