procedimenti cautelari - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 712 del 16/01/2006
Inefficacia della misura cautelare - Provvedimenti ripristinatori o restitutori conseguenti - Esecuzione - Forma ordinaria del processo esecutivo - Necessità - Applicabilità del procedimento di attuazione della misura cautelare - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 712 del 16/01/2006
In tema di procedimenti cautelari, a seguito della declaratoria di inefficacia della misura cautelare, l'esecuzione dei conseguenti provvedimenti ripristinatori o restitutori va svolta nelle forme ordinarie del processo esecutivo, sia perché il secondo comma dell'art. 669 novies cod. proc. civ. esplicitamente stabilisce che il giudice provvede al riguardo con ordinanza o con sentenza "esecutiva", sia perché non è applicabile alla fattispecie la disciplina dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ., la quale, attribuendo al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il controllo della sola "attuazione" delle misure aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, e stabilendo che ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito, non attiene alla rimozione degli effetti della misura divenuta inefficace.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 712 del 16/01/2006