Provvedimento di estinzione per cessata materia del contendere - Contestuale statuizione sulle spese - Impugnazione - Opposizione ex art.645 cod. proc. civ. - Legittimità - Appello - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6892 del 01/04/2005
In tema di procedimenti cautelari, il provvedimento con il quale il giudice, pronunciando anteriormente all'inizio della causa di merito, abbia negato l'invocata misura cautelare per cessata materia del contendere, (avendo il convenuto posto rimedio "ante causam" alla situazione dannosa lamentata dall'istante), disponendo, nel contempo, sulle spese del procedimento, ex art.669 septies cod. proc. civ., è opponibile ai sensi dell'art.645 e ss. stesso codice nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza, secondo l'espressa previsione del ricordato art.669 septies, sicchè l'eventuale appello proposto avverso detto provvedimento deve essere dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6892 del 01/04/2005