Spese di c.t.u. della fase cautelare - Liquidazione nel giudizio di merito - Esito diverso dalla fase cautelare - Applicazione del principio della soccombenza relativa al merito - Possibilità - Potere discrezionale del giudice di merito. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22436 del 27/10/2011
Nel procedimento di denuncia di danno temuto, ancorché, ai fini dell'attribuzione delle spese di consulenza sostenute nella fase cautelare, possa venire in rilievo la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per la proponibilità della denuncia, rientra tuttavia nel potere discrezionale del giudice del successivo giudizio di merito, in considerazione dell'esito finale della lite favorevole al denunciante, porre le spese del giudizio, comprese quelle di c.t.u., affrontate nella fase cautelare, a carico del convenuto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22436 del 27/10/2011