Sequestro - Estinzione del processo di merito - Conseguente inefficacia del provvedimento cautelare e ripristino della situazione precedente - Condizioni - Inoppugnabilità della declaratoria di intervenuta estinzione - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12103 del 16/07/2012
La misura cautelare del sequestro perde la sua efficacia in conseguenza della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito, senza che a tal fine sia necessario che la pronunzia sia divenuta inoppugnabile, dovendosi, pertanto, assumere la stessa a presupposto dei provvedimenti ripristinatori previsti dall'art. 669-novies, secondo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12103 del 16/07/2012