Procedimento cautelare anteriore alla legge n. 69 del 2009 - Ordinanza su reclamo - Statuizione sulle spese - Mezzo di impugnazione - Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19276 del 07/11/2012
Nel procedimento cautelare proposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, l'ordinanza collegiale sul reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. è impugnabile, quanto alla statuizione sulle spese, con l'opposizione di cui all'art. 645 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 669 septies, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69, mezzo preclusivo del ricorso straordinario per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19276 del 07/11/2012