Procedimento anteriore alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 - Atti di esecuzione del sequestro - Questioni concernenti l'illegittimità o inefficacia - Rimedi - Istanza di revoca o modifica nel giudizio di convalida - Necessità - Impugnazioni ordinarie - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3786 del 09/03/2012
Nel sistema processuale anteriore alla riforma introdotta con la legge 11 novembre 1990 n. 353, tutte le questioni concernenti la legittimità e l'efficacia degli atti di esecuzione del sequestro giudiziario dovevano essere proposte e risolte nel giudizio di convalida, mediante istanza di revoca o di modifica rivolta al giudice del medesimo giudizio, con conseguente facoltà di proporre le ordinarie impugnazioni.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3786 del 09/03/2012