Accertamento tecnico preventivo - Requisiti di urgenza - Valutazione del giudice di merito - Sindacato in sede di legittimità - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2103 del 14/02/2012
La valutazione del requisito dell'urgenza e della rilevanza dell'accertamento tecnico preventivo è riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento, concretandosi in una indagine di fatto, non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2103 del 14/02/2012