procedimenti cautelari - sequestro - sequestro conservativo - effetto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1689 del 07/02/2012
Conversione in pignoramento - Vincolo di indisponibilità del bene - Persistenza - Operatività anche in caso di atto di disposizione del bene nel frattempo compiuto dal terzo nei confronti del suo creditore - Configurabilità - Conseguenze - Inefficacia dell'atto di disposizione anche verso i creditori intervenuti all'esecuzione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1689 del 07/02/2012
In tema di sequestro conservativo presso terzi, la conversione in pignoramento, ai sensi dell'art. 686 cod. proc. civ., implica che il vincolo di indisponibilità dei beni sequestrati, di cui all'art. 2906 cod. civ., persista a carico del terzo, già autore della dichiarazione positiva resa ex art. 547 cod. proc. civ., nonostante questi ne abbia disposto, adempiendo alla prestazione di restituzione di detti beni nei confronti del proprio creditore, successivamente esecutato, con ciò violando l'intimazione a non disporne senza ordine del giudice; detta inefficacia opera sia nei confronti del creditore sequestrante e, poi, pignorante (e, nella specie, in favore dell'avente causa di questi), sia a favore dell'ulteriore creditore, intervenuto in via surrogatoria, con susseguente assegnazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 511 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1689 del 07/02/2012