Cambiali pervenute, in virtù di una serie continua di girate, a soggetto diverso dal contraente diretto di altro soggetto - richiesta di sequestro giudiziario da parte di quest'ultimo - inammissibilità.
Non è ammissibile il sequestro giudiziario di cambiali che, a seguito di una serie continua di girate, siano in possesso di persona diversa dal contraente diretto di chi richiede il sequestro, in quanto, ai sensi dell'art. 1994 cod. civ. il terzo portatore di un titolo di credito in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione non è soggetto a rivendicazione, onde nei suoi confronti non può essere invocato quello jus ad rem, che riposa soltanto su un rapporto diretto sottostante all'emissione o al trasferimento e che costituisce il presupposto della misura cautelare, fondata sulla possibilità di una controversia sulla proprietà o sul possesso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 106 del 17/01/1985