Procedimento - competenza - del giudice competente per la causa di merito - conseguenze.*
Il giudice competente a provvedere sull'istanza di accertamento tecnico preventivo è lo stesso giudice che sarebbe competente per la causa di merito (art. 693, 696 cod. proc. civ.). pertanto, in relazione alla domanda di adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto, o di risoluzione di esso, competente a provvedere sulla citata istanza è il giudice del luogo in cui il contratto stesso è stato concluso o quello del luogo nel quale questo deve essere eseguito.*
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4073 del 18/06/1986