Sequestro conservativo mobiliare - custode - sostituzione - competenza.*
In tema di sequestro conservativo mobiliare, la Competenza a sostituire il custode spetta non al giudice dell'esecuzione bensì a quello che l'abbia autorizzato avendo lo stesso i poteri di vigilanza e controllo sull'attività del custode dei beni di sequestro, ancorché la nomina sia avvenuta ad opera dell'ufficiale giudiziario procedente. ( V 862/66, mass n 321717).*
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9688 del 24/09/1990