Custode di beni sequestrati - Ordinanza di sostituzione - Revocabilità - Impugnabilità in Cassazione - Esclusione.
L'ordinanza di sostituzione del custode di beni sequestrati (art. 66, terzo comma cod. proc. civ.), anche con riguardo ai presupposti, quale la competenza del giudice a pronunciarla secondo i criteri di cui all'art. 65, secondo comma cod. proc. civ., è priva di carattere decisorio e di efficacia definitiva, essendo sempre suscettibile di revoca o modifica e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9968 del 28/08/1992