Procedimenti cautelari - sequestro - sequestro giudiziario - controversia sulla proprietà o sul possesso di beni – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 934 del 30/01/1997
Quote di società personali - Natura - Mero credito - Esclusione - Bene mobile - Configurabilità - Conseguenze - Sequestro giudiziario - Ammissibilità.
Le quote sociali, anche nelle società di persone, costituiscono beni nel senso dell'art. 810 cod. civ. in quanto suscettibili di formare oggetto di diritti e vanno ascritte residualmente alla categoria dei beni mobili a norma del successivo art. 812 ultimo comma, atteso che alla quota fanno capo (insieme con i relativi doveri) tutti i diritti nei quali si compendia lo status di socio, non riducibili a mere posizioni creditorie. Ne deriva che, allorquando ne sia controversa la titolarità, anche le quote di una società di persone possono essere assoggettate a sequestro giudiziario, senza che a ciò sia d'ostacolo la riferibilità, nel suddetto tipo societario, della vita della società ai soci nel loro insieme, poiché proprio la possibilità per il singolo socio di influenzare e condizionare con l'esercizio dei poteri riconosciutigli dalla legge, l'andamento della compagine sociale può rendere opportuno che in attesa della definizione della controversia sulla titolarità della quota tali poteri siano esercitati da un gestore imparziale e disinteressato, conformemente alla previsione dell'art. 670 n. 1 cod. proc. civ., il quale, nella considerazione che oggetto del sequestro possa essere anche un entità dinamica di cui assicurare una corretta e imparziale amministrazione, prevede accanto allo strumento della custodia anche quello della gestione temporanea.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 934 del 30/01/1997