Procedimenti cautelari - sequestro - sequestro giudiziario - controversia sulla proprietà o sul possesso di beni – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6957 del 26/05/2000
Quote di società a responsabilità limitata - Sequestro giudiziario - Ammissibilità - Fondamento - Custode delle quote sottoposte a sequestro - Diritto di voto nell'assemblea dei soci - Sussistenza - Condizioni.
La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 cod. civ., onde ad essa possono applicarsi, a norma dell'art. 813 cod. civ., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, giacché la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti e non come un mero diritto di credito; ne consegue che le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di sequestro giudiziario e, avendo il sequestro ad oggetto i diritti inerenti la suddetta quota, ben può il giudice del sequestro attribuire al custode l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci ed eventualmente, in relazione all'oggetto dell'assemblea, stabilire i criteri e i limiti in cui tale diritto debba essere esercitato nell'interesse della custodia.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6957 del 26/05/2000