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Fase cautelare e giudizio di merito - Autonomia formale dei due procedimenti – Cass. n. 28197/2020

Procedimenti cautelari - provvedimenti d'urgenza - procedimento - Fase cautelare e giudizio di merito - Autonomia formale dei due procedimenti - Sussistenza - Conseguenze - Proposizione nel giudizio di merito di domande nuove od intervento di terzi - Ammissibilità - Chiamata di terzo - Ammissibilità - Condizioni.

Poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono partecipare ulteriori soggetti, sia volontariamente in via adesiva o autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 28197 del 10/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_669_8, Cod_Proc_Civ_art_700, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_269

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2020