Reclamo cautelare in corso di causa - Ordinanza di rigetto – Cass. n. 12898/2021
Procedimenti cautelari - provvedimenti d'urgenza - Reclamo cautelare in corso di causa - Ordinanza di rigetto - Regime successivo alla l. n. 80 del 2005 - Autonoma liquidazione delle spese - Esclusione - Ragioni - Liquidazione comunque effettuata - Conseguenze. Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - procedimenti speciali - sequestro e misure cautelari - In genere.
Nel regime successivo alla novella introdotta con la l. n. 80 del 2005, l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere un'autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell'esito complessivo della lite; qualora tale liquidazione sia comunque stata effettuata, deve essere riconsiderata insieme la decisione del merito della causa e, ove non lo sia, e sia dedotto uno specifico motivo di appello sul punto, il giudice di appello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12898 del 13/05/2021 (Rv. 661381 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_669, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_091