Procedimento cautelare uniforme – Cass. n. 18535/2022
Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione - denunzia di nuova opera - Denuncia di nuova opera - Procedimento - Regime posteriore alla riforma dei procedimenti cautelari ex d.l. n. 35 del 2005, conv. in l. n. 80 del 2005 - Monofasicità - Sussistenza - Instaurazione di giudizio petitorio a cura della parte convenuta in un giudizio possessorio avente ad oggetto la medesima situazione giuridica - Improponibilità ex art. 705 c.p.c. - Sussistenza - Possibilità di considerare il giudizio petitorio quale seconda fase di un unico procedimento, proposto prima degli altri, iniziato con la domanda di nuova opera - Esclusione.
Nell'ambito del procedimento cautelare uniforme, così come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. in l. n. 80 del 2005, il procedimento di nuova opera o di danno temuto introdotto "ante causam", al pari d'ogni altro diretto all'emissione di una misura cautelare di carattere anticipatorio, è esclusivamente monofasico e termina con il provvedimento, d'accoglimento o di rigetto, emesso dal giudice monocratico o dal collegio adito in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.; pertanto, il successivo giudizio di merito instaurato dalla parte che, nelle more, sia stata convenuta in un procedimento possessorio avente ad oggetto la medesima situazione giuridica, non differendo in nulla da un comune processo dichiarativo instaurato a prescindere da una pregressa cautela, né potendo essere considerato quale seconda fase di un unico procedimento iniziato con la proposizione della domanda cautelare, soggiace all'improponibilità prevista dall'art. 705 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18535 del 08/06/2022 (Rv. 664990 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1171, Cod_Civ_art_1172, Cod_Proc_Civ_art_669, Cod_Proc_Civ_art_705