Procedimenti cautelari - istruzione preventiva - accertamento tecnico - Eccezione non rilevabile d'ufficio sollevata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - Proposizione tardiva della stessa eccezione nel successivo giudizio di merito - Decadenza dall'eccezione - Sussistenza - Fondamento.
L'eventuale tempestività di un'eccezione non rilevabile d'ufficio, formulata nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, non è destinata a spandere effetto nel giudizio di merito poi instaurato non costituendo, quest'ultimo, una riassunzione del primo; ne consegue che il termine decadenziale prescritto dall'art. 166 c.p.c. opera comunque, ancorché la medesima eccezione sia stata proposta nella fase cautelare preventiva.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24490 del 09/08/2022 (Rv. 665392 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_696
Corte
Cassazione
24490
2022