Indennità di accompagnamento - Insorgenza del requisito sanitario in un momento successivo alla proposizione della domanda - Decorrenza del relativo diritto - Dal momento in cui viene accertata l'insorgenza dello stato invalidante. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1778 del 28/01/2014
I benefici economici connessi al riconoscimento del diritto ad una prestazione assistenziale (nella specie, indennità di accompagnamento), nel caso in cui il requisito sanitario si concretizzi successivamente alla proposizione della domanda in giudizio, per effetto dell'art. 149 cod. proc. civ. decorrono immediatamente a partire dalla data dell'accertata insorgenza dello stato invalidante.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1778 del 28/01/2014