espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - retrocessione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1520 del 27/01/2014
Domande congiunte ed alternative di retrocessione totale o parziale - Cognizione unitaria del giudice amministrativo in forza della giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1520 del 27/01/2014
Allorché siano proposte, dopo l'espropriazione di un'area, due domande congiunte o alternative dell'espropriato, l'una di retrocessione totale, per la parte delle superfici acquisite rimasta inutilizzata (di per sé configurante uno "jus ad rem" azionabile dinanzi al giudice ordinario, nel regime anteriore come successivo all'entrata in vigore degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), l'altra di retrocessione parziale, per la parte su cui sia stata realizzata un'opera di pubblica utilità diversa da quella per cui si era proceduto all'esproprio (rispetto alla quale rileva, invece, un potere discrezionale della P.A. esercitabile a seguito della richiesta di restituzione, cui corrisponde non un diritto, ma soltanto un interesse legittimo dell'espropriato), la giurisdizione amministrativa esclusiva in materia urbanistico-edilizia, di cui all'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (applicabile "ratione temporis"), comporta che di entrambe le domande debba conoscere il giudice amministrativo, potendo egli decidere sia su interessi legittimi che su diritti soggettivi.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1520 del 27/01/2014