espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - decreto di espropriazione - pronuncia e notifica – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10289 del 12/05/2014
Notifica al proprietario catastale e non all'effettivo proprietario del bene - Conseguenze - Diritto del proprietario effettivo al risarcimento del danno per la ritardata riscossione dell'indennità - Sussistenza - Alienazione del bene in epoca successiva al decreto di esproprio - Rilevanza - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10289 del 12/05/2014
La notifica del decreto di esproprio a chi, non essendo proprietario effettivo del bene, risulti tale dai registri catastali, non incide sulla validità ed efficacia del provvedimento ablativo, ma impedisce il decorso del termine di decadenza per l'opposizione alla stima nei confronti del proprietario effettivo ed abilita quest'ultimo a chiedere il risarcimento del danno derivato dalla ritardata riscossione dell'indennità, ove l'omissione o il ritardo della notificazione sia ascrivibile ad un difetto di diligenza dell'espropriante. Tale diritto permane in capo al proprietario anche nell'ipotesi in cui questi, successivamente al decreto di esproprio - e, dunque, alla consumazione dell'illecito a suo danno - abbia alienato il bene, salvo che il trasferimento all'acquirente sia comprensivo del credito risarcitorio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10289 del 12/05/2014