espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10280 del 12/05/2014
Inserimento di un terreno in un piano per l'edilizia economica e popolare - Natura edificabile - Sussistenza - Specifica destinazione ad usi non edilizi - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10280 del 12/05/2014
In tema d'indennità d'espropriazione, l'approvazione del piano di edilizia economia e popolare conferisce il requisito dell'edificabilità a tutte le aree in esso inserite, essendo irrilevante la destinazione di talune di esse alla costruzione di strade o a parchi e/o giardini, trattandosi di previsioni specifiche che non assumono carattere conformativo del territorio, ma integrano vincoli preordinati all'esproprio poiché non possono comportare - in quanto limitati all'interno di una zona urbanistica omogenea (a diversa destinazione generale) ed incidenti su beni determinati (sui quali si localizza la realizzazione dell'opera pubblica) - un mutamento della classificazione legale dei terreni che ne sono oggetto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10280 del 12/05/2014