espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11503 del 23/05/2014
Espropriazione per pubblica utilità - Artt. 16 e 19 della legge n. 865 del 1971 - Differenze con riferimento agli oneri processuali dell'espropriante - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11503 del 23/05/2014
In tema di espropriazione per pubblica utilità, occorre distinguere la domanda dell'espropriato di determinazione dell'indennità (a seguito dell'adozione del decreto di esproprio) ed in mancanza della stima definitiva pronunciata dalla Commissione di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dall'opposizione a detta indennità nel termine indicato dall'art. 19 della legge citata. Nel primo caso, ove l'espropriante chieda che l'indennità venga determinata con criteri meno favorevoli ed in misura inferiore a quella pretesa dalla controparte, la relativa istanza ha natura di mera sollecitazione e non richiede le forme della domanda riconvenzionale, né è soggetta al regime di preclusioni per essa previsto; nel secondo caso, invece, l'intervento del decreto di esproprio e la stima dell'indennità ad opera della Commissione provinciale, comporta l'attribuzione alle parti del solo diritto di impugnare, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971, il relativo provvedimento. Ne consegue che se l'opposizione viene proposta dall'espropriato, essendo l'oggetto del giudizio la congruità di detta stima e la sua conformità ai criteri di legge, la domanda può condurre a determinare soltanto una indennità maggiore rispetto a quella calcolata in sede amministrativa, ma non una somma inferiore, in difetto di una specifica domanda riconvenzionale formulata dall'espropriante.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11503 del 23/05/2014