Mare territoriale - Differenza dal lido del mare - Estraneità al demanio marittimo - Conseguenze ai fini della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.. responsabilità civile - cose in custodia - obbligo di custodia - In genere.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11532 del 23/05/2014
Il mare territoriale è cosa distinta dal lido marino, il quale soltanto rientra nel demanio marittimo e può formare oggetto di proprietà. Ne consegue che il mare, di per sé, non può costituire cosa suscettibile di "custodia" ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., né è invocabile nei confronti della P.A., cui la legge affidi la gestione del lido marino, la relativa presunzione di responsabilità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11532 del 23/05/2014