sanzioni amministrative - competenza e giurisdizione - Cass. n. 24079/2014
Sanzioni amministrative per omessa registrazione del lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie - Giurisdizione tributaria - Illegittimità costituzionale - Controversia instaurata innanzi al giudice tributario - Decisione nel merito - Mancata impugnazione - Ulteriore deducibilità della questione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24079 del 12/11/2014
Per effetto della sentenza n. 130 del 2008 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448), le controversie aventi ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie non sono più devolute alla giurisdizione del giudice tributario. Ove, peraltro, il giudizio sia stato instaurato innanzi al giudice tributario, il quale abbia deciso nel merito, senza che la questione di giurisdizione sia stata oggetto di impugnazione in appello, il difetto di giurisdizione non può essere ulteriormente dedotto per essersi formato il giudicato sul punto, dovendosi ritenere che il limite delle situazioni già esaurite e il principio costituzionale della durata ragionevole del processo rendano inammissibile la relativa eccezione.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24079 del 12/11/2014
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