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provincia‭ ‬-‭ ‬funzioni‭ ‬-‭ ‬istruzione pubblica‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26282‭ ‬del‭ ‬15/12/2014‭

Pubblica istruzione‭ ‬-‭ ‬Attuazione degli artt.‭ ‬14‭ ‬comma‭ ‬1,‭ ‬lett.‭ ‬I‭)‬,‭ ‬e‭ ‬64‭ ‬della legge n.‭ ‬142‭ ‬del‭ ‬1990‭ ‬-‭ ‬Licei‭ ‬-‭ ‬Spese di gestione‭ ‬-‭ ‬Soggetto obbligato‭ ‬-‭ ‬Individuazione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26282‭ ‬del‭ ‬15/12/2014‭


L'art.‭ ‬14,‭ ‬comma‭ ‬1,‭ ‬lett.‭ ‬I‭)‬,‭ ‬della legge‭ ‬8‭ ‬giugno‭ ‬1990,‭ ‬n.‭ ‬142,‭ ‬che ha affidato alle province i compiti,‭ ‬già facenti capo ai Comuni ex art.‭ ‬91‭ ‬del r.d.‭ ‬3‭ ‬marzo‭ ‬1934,‭ ‬n.‭ ‬383‭ (‬abrogato dall'art.‭ ‬64‭ ‬della medesima legge‭)‬,‭ ‬connessi all'istruzione secondaria di secondo grado‭ (‬nella specie,‭ ‬un liceo‭) ‬ed artistica ed alla formazione professionale,‭ ‬ivi compresa l'edilizia scolastica,‭ ‬attribuiti dalla legislazione statale e regionale,‭ ‬è divenuto efficace e vincolante solo dopo l'emanazione,‭ ‬con le successive leggi‭ ‬11‭ ‬gennaio‭ ‬1996,‭ ‬n.‭ ‬23,‭ ‬e‭ ‬2‭ ‬ottobre‭ ‬1997,‭ ‬n.‭ ‬340,‭ ‬di disposizioni di dettaglio,‭ ‬sicché,‭ ‬prima dell'entrata in vigore di queste ultime,‭ ‬quei compiti,‭ ‬e le relative spese di gestione,‭ ‬continuavano a gravare sui comuni.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26282‭ ‬del‭ ‬15/12/2014‭