Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19197 del 28/09/2015
Protezione internazionale dello straniero - Ricorso al giudice - Allegazione dei fatti costitutivi del diritto alla protezione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19197 del 28/09/2015
La proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio. (Nella specie, la S.C., nel rigettare la censura relativa al mancato utilizzo dei poteri officiosi da parte del giudice di merito, evidenziava che il ricorrente non aveva nemmeno allegato "la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" esistente in Nigeria e di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, fatto costitutivo di particolare ipotesi di protezione sussidiaria).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19197 del 28/09/2015