Territori ex italiani - Indennizzo per la perdita di beni all'estero - Interessi moratori - Decorrenza - Dalla domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo - Esclusione - Fondamento - Dalla costituzione in mora - Sussistenza. Corte di Cassazione,
Indennizzo per la perdita di beni all'estero - Interessi moratori - Decorrenza - Dalla domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo - Esclusione - Fondamento - Dalla costituzione in mora - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16547 del 06/08/2015
Gli interessi moratori per il ritardato pagamento dell'indennizzo dovuto per i beni perduti all'estero, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, decorrono non già dalla data della domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, alla quale può attribuirsi solo valore di impulso del procedimento amministrativo di liquidazione (fino alla conclusione del quale, peraltro, non vi è certezza in ordine all'esistenza ed all'ammontare del debito), ma, presupponendo un comportamento colpevole della P.A., dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio diretto alla liquidazione dell'indennizzo (o di un maggiore indennizzo) ovvero dalla notificazione di uno specifico atto di costituzione in mora eventualmente effettuata nel corso del procedimento amministrativo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16547 del 06/08/2015