Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - occupazione temporanea e d'urgenza - risarcimento del danno – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21883 del 27/10/2015 (2)
Realizzazione di una chiesa - Ricorrenza dei presupposti per l'occupazione acquisitiva - Esclusione - Fondamento.
La realizzazione di un bene privato su fondo altrui, pur se conforme agli strumenti urbanistici, non integra un'ipotesi di occupazione acquisitiva, ma costituisce una vicenda disciplinata dall'art. 934 c.c., a norma del quale la costruzione si incorpora al suolo ed appartiene immediatamente al proprietario di questo, senza che possa essere attribuita rilevanza alcuna alla sua consistenza o alla sua destinazione, né alla coincidenza o meno degli interessi dell'esecutore con quelli della collettività, pur rivelati da una dichiarazione di pubblica utilità. Tale principio è applicabile anche quando l'opera realizzata sia una chiesa con le sue pertinenze, in considerazione della natura privata generalmente attribuita agli enti ecclesiastici dall'art. 831 c.c. e, con specifico riferimento alle diocesi ed alle parrocchie, dall'art. 29 della legge n. 222 del 1985.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21883 del 27/10/2015