Indennità provvisoria ex art. 23, comma 2, l. n. 1 del 1978 e riscossione dell'acconto - Mancato completamento della procedura ablativa - Azione risarcitoria per occupazione appropriativa - Esperimento - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19082 del 25/09/2015
In caso di mancato tempestivo completamento della procedura espropriativa, tramite cessione volontaria o decreto ablativo, la riscossione dell'indennità provvisoria ex art. 23, comma 2, della l. n. 1 del 1978 (applicabile "ratione temporis") non osta all'esperimento, da parte del privato, della ordinaria azione risarcitoria derivante dalla illecita occupazione acquisitiva del fondo, connessa alla irreversibile trasformazione di esso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19082 del 25/09/2015