Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19079 del 25/09/2015
Indennità aggiuntiva in favore di fittavoli, mezzadri e coloni, ex art. 17, comma 2, della l. n. 865 del 1971 - Spettanza - Condizioni - Requisito dell'abbandono del fondo - Incompatibilità oggettiva tra l'utilizzo agro-silvo-pastorale e le finalità pubbliche della procedura espropriativa - Irrilevanza - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19079 del 25/09/2015
In materia di espropriazione per pubblica utilità, il requisito dell'abbandono del terreno coltivato, cui l'art. 17, comma 2, della l. n. 865 del 1971 (applicabile "ratione temporis") subordina il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva in favore dei fittavoli, mezzadri e coloni, sussiste anche nel caso in cui, indipendentemente dalla materiale trasformazione e/o dismissione del fondo, ricorra un'oggettiva incompatibilità tra le forme di suo legale utilizzo agro-silvo-pastorale e le finalità pubbliche sottese alla procedura ablativa, che comportino la perdita della attitudine del suolo allo sfruttamento agricolo (quale, nella specie, la inclusione all'interno di una riserva naturale).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19079 del 25/09/2015