Domanda di restituzione del fondo per mancata tempestiva emanazione del decreto di esproprio - Devoluzione al giudice amministrativo - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 12179 del 12/06/2015
La domanda di restituzione di un terreno oggetto di procedura espropriativa che si assume perenta per mancata emanazione del decreto di esproprio nel quinquennio è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. g, cod. proc. amm., il quale, riferendosi ai comportamenti riconducibili "anche mediatamente" all'esercizio di un pubblico potere in materia espropriativa, include anche il caso in cui l'espropriazione sia proseguita malgrado la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 12179 del 12/06/2015
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
12179
2015