Termine biennale per l'inizio dei lavori ex art. 18 della legge reg. Friuli Venezia Giulia n. 46 del 1986 - Natura ordinatoria - Conseguenze in tema di giurisdizione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12182 del 12/06/2015
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine biennale per l'inizio dei lavori ex art. 18, primo comma, della legge reg. Friuli Venezia Giulia 31 ottobre 1986, n. 46, ha natura ordinatoria, sicché, qualora i lavori siano iniziati oltre tale termine - ma entro il termine perentorio triennale ex art. 1, terzo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (applicabile "ratione temporis") -, la dichiarazione di pubblica utilità non perde efficacia e la domanda di restituzione del fondo o risarcimento del danno resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12182 del 12/06/2015