Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - opposizione alla stima – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19851 del 05/10/2015
Introduzione del giudizio di opposizione alla stima anteriormente al decreto di espropriazione - Interessi sulla somma dovuta - Decorrenza dalla data del provvedimento ablativo - Necessità - Anteriorità del giudizio di opposizione - Irrilevanza. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19851 del 05/10/2015
In caso di giudizio di opposizione alla stima introdotto anteriormente all'emissione del decreto di espropriazione per pubblica utilità, a conclusione del quale sia stato ordinato il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'intero ammontare dell'indennità giudizialmente accertata, gli interessi sulla somma dovuta per il titolo in questione possono decorrere solo dalla data del provvedimento ablativo, senza che rilevi l'anteriorità del giudizio di opposizione, atteso che soltanto con il decreto di espropriazione sorge il diritto degli espropriati all'indennità e solo dalle relative date può sorgere il credito per le prestazioni accessorie degli interessi.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19851 del 05/10/2015