Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16202 del 30/07/2015
Protezione internazionale sussidiaria - Presupposti - Individualità della minaccia - Nozione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16202 del 30/07/2015
In tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui il requisito della individualità della minaccia doveva essere ritenuto recessivo soltanto in presenza di una situazione generalizzata e conclamata di violenza indiscriminata e di conflitto armato).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16202 del 30/07/2015