Dismissione del patrimonio immobiliare - Domanda dell'acquirente per il rimborso della quota di prezzo abbattuta ex art. 1 del d.l. n. 41 del 2004 - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
In tema di dismissione degli immobili pubblici, la domanda dell'acquirente che, avendo pagato un prezzo ridotto in base ad accordo sindacale locale, agisca per il rimborso della quota di prezzo corrispondente all'abbattimento previsto dall'art. 1 del d.l. n. 41 del 2004, conv. in l. n. 104 del 2004, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la discrezionalità amministrativa concernente la fissazione del prezzo si è esaurita con la conclusione del procedimento di cartolarizzazione, mentre stabilire se la riduzione legale del prezzo coincida con quella concordata implica una valutazione di puro diritto, che non coinvolge alcun potere discrezionale della P.A.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3728 del 25/02/2016