Caccia - ordinamento amministrativo - regioni - regione calabria – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7685 del 13/04/2005
Indennizzi previsti dalla legge reg. n. 3 del 1986 - Danni arrecati da specie protette di animali o da cani randagi o inselvatichiti - Principi informatori della materia - Individuazione - Principi in tema di responsabilità aquiliana e di onere della prova nel relativo giudizio di risarcimento - Esclusione - Fattispecie.
L'intervento economico a carico della Regione Calabria, impropriamente denominato "risarcimento", previsto dall'art. 2 commi 1-3 della legge reg. 27 gennaio 1986, n. 3 ( nel testo sostituito dall'art. 25 comma quarto della legge reg. n. 10 del 1988) e volto a ristorare il danno arrecato da specie di animali che la legge stessa intende proteggere dall'estinzione o dai cani randagi o inselvatichiti, è ricompreso nella "materia", disciplinata dalla medesima legge reg. e da leggi statali, intesa alla reintegrazione economica dei patrimoni danneggiati da eventi non dipendenti da fatti o comportamenti antigiuridici dell'Amministrazione, cui non possono applicarsi i principi dettati in tema di responsabilità aquiliana e neppure, in caso di mancata corresponsione dell'indennizzo da parte della Regione, le regole che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova nel relativo giudizio promosso dall'avente diritto. (Principio enunciato ai fini della individuazione dei limiti di censurabilità di decisione del giudice di pace pronunciata "in subiecta materia").
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7685 del 13/04/2005