Giustizia amministrativa - tribunali amministrativi regionali - giurisdizione del tribunale amministrativo regionale - esclusiva – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8882 del 29/04/2005
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato - Art. 33 della legge n. 287 del 1990 - Ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 103 e 111, ultimo comma, Cost. - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 103 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la competenza giurisdizionale a conoscere dei ricorsi avverso i provvedimenti, tra cui quelli irrogativi di sanzioni amministrative pecuniarie, emessi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato: e ciò in quanto, da un lato, nell'ambito coperto dalla legge"antitrust" la P.A. agisce come autorità, ed i provvedimenti da essa adottati, qualora non fosse stata prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rientrerebbero pur sempre nella giurisdizione generale di legittimità, essendo emessi in una materia (definita, qual è quella della concorrenza) nella quale la P.A. esercita poteri discrezionali ad essa attribuiti per la cura d'interessi pubblici; e, dall'altro, perchè, nella particolare materia, sussiste l'intreccio di situazioni qualificabili come interessi legittimi e come diritti soggettivi, il che, se giustifica la scelta del legislatore ordinario, esclude del pari che l'attrazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante nell'area della giurisdizione esclusiva sia ispirata alla logica, censurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 2004, dei "blocchi di materie". Nè il dubbio di legittimità costituzionale ha ragione d'essere in riferimento all'art. 111, ultimo comma, Cost.: proprio questo precetto costituzionale, infatti, stabilendo che contro le decisioni del Consiglio di Stato il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, sottrae al vaglio di legittimità della Corte di Cassazione le pronunce concernenti i diritti soggettivi nei confronti dei quali, nel rispetto della particolarità della materia, il legislatore ordinario prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8882 del 29/04/2005