Occupazione usurpativa - Azioni risarcitorie e restitutorie - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Occupazione appropriativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
Mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia, rientrano nella giurisdizione ordinaria, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle medesime domande nei casi, qualificabili come di occupazione appropriativa, in cui l'occupazione e la trasformazione del fondo si consumino prima che la dichiarazione di pubblica utilità diventi inefficace, anche se il decreto di espropriazione sia stato emesso successivamente.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 30254 del 23/12/2008