Beni del demanio marittimo - Sdemanializzazione tacita - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenza - Adozione di un provvedimento espresso e formale della competente autorità amministrativa - Necessità.
A differenza di quanto previsto dall'art. 829 cod. civ. - secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente - per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si include la spiaggia, comprensiva dell'arenile, non è possibile che la sdemanializzazione si realizzi in forma tacita, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., l'adozione di un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, avente carattere costitutivo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10817 del 11/05/2009