Assistenza e beneficenza pubblica - istituzioni di assistenza e beneficenza (opere pie) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1151 del 27/01/2012
IPAB regionali o infraregionali - Natura di ente pubblico o privato - Accertamento del giudice ordinario - Alla stregua dei criteri indicati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990 - Necessità - Fattispecie in tema di rapporto d'impiego pubblico.
In relazione alla natura giuridica degli enti di assistenza e beneficenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata), la natura pubblica o privata di tali istituzioni deve essere accertata, in concreto, dal giudice ordinario, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.p.c.m. 16 febbraio 1990, ricognitivo dei principi generali dell'ordinamento, e ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 1990. (In applicazione di tale principio la S.C., affermando la giurisdizione del giudice amministrativo sul rapporto conseguentemente qualificato di pubblico impiego intercorrente con l'ente ed esauritosi anteriormente al 30 giugno 1998, ha confermato la decisione con cui la corte territoriale aveva negato la natura privatistica dell''IPAB).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1151 del 27/01/2012