Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - dichiarazione di p.u. - affievolimento del diritto soggettivo del privato – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1080 del 25/01/2012
Occupazione e trasformazione irreversibile in seguito a mera attività manipolatrice - Illecito comune - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze.
In mancanza della dichiarazione di pubblica utilità, la quale è necessaria per attribuire all'attività manipolatrice dell'immobile altrui un vincolo di scopo in vista del trasferimento coattivo del medesimo mediante espropriazione, la mera attività manipolatrice di tale immobile che ne comporta l'inserimento in un nuovo ed inscindibile contesto (nella specie, occupazione e trasformazione irreversibile di un fondo di proprietà privata per lavori di allargamento di una strada)costituisce illecito comune e non occupazione espropriativa, non essendo sufficiente ad attrarre il fondo privato nella disciplina giuridica dei beni "pubblici", nè a giustificare il sacrificio del diritto dominicale del privato, il quale può esperire le azioni reipersecutorie e restitutorie a tutela della non perduta proprietà del bene.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1080 del 25/01/2012